Art. 21Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione

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[1]Art. 4, c.3, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/1988 1. I lavori di ricostruzione e riparazioni di immobili ammessi ai contributi di cui agli articoli 10, 11 e 13 commi 1, e 2 devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data della notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. Per causa di forza maggiore possono essere concesse dal sindaco proroghe non superiori complessivamente a sei mesi. Il mancato rispetto dei termini di inizio, o di ultimazione, dei lavori comporta la decadenza dei benefici. Tale disposizione non si applica al caso in cui l'immobile sia occupato da persone diverse dal beneficiario del contributo e per l'esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero del fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria.

[2]Art. 15, c.1, L.n. 219/1981; Art. 4, c.1, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/1988; Art. 1, c. 5 e 6, D.L. n. 173/88, conv. con mod. L.n. 291/88 2. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliare di cui al presente titolo ha luogo:

  • a)in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;
  • b)in ragione dell'80% dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento corredati da copia autentica delle prescritte fatture;
  • c)in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori entro 90 giorni dalla presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono co cesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'articolo 19, comm 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera e' riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori.

[3]Art. 3, c.4 ter, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L. n. 80/84; Art. 4, c.1, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 3. L'accertamento di regolarita' della documentazione amministrativo-contabile e' effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilita' finale, nonche' del certificato di collaudo tecnico-amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al 10 per cento del contributo assegnato. Tale eventuale eccedenza e' liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso i limiti di cui agli articoli 10,11 12, e 13.

[4]Art. 18, c.2, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L. n. 187/1982; Art. 4, c.2, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 4. Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nel presente testo unico le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi dalle leggi vigenti. Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento.

Testo vigente dal 12 aprile 1990 al 5 dicembre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art21 · fonte su Normattiva