Art. 30 — Provvidenze per la cooperazione
[1]Art. 1 bis D.L. n. 48/1986, conv. con mod. L.n. 119/1986; Art. 24, c.3 L.n. 219/1981; Art. 12, c. 1, L.n. 80/1984 norma di coordinamento 1. Le regioni Basilicata e Campania provvedono a ripartire, secondo criteri definiti dai rispettivi Consigli regionali, sulla base di quanto deliberato dal CIPE, il fondo di 100 miliardi istituito a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3, per le finalita' di cui ai successivi commi del presente articolo.
[2]Idem, c.1; Art. 24, c. 1 e 2 L.n. 219/1981 2. Le agevolazioni concedibili a carico delle disponibilita' del predetto fondo per la promozione e lo sviluppo di societa' cooperative e loro consorzi, aventi sede nei territori colpiti dal terremoto ubicati nelle predette regioni, possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati e sono dirette all'attuazione e al completamento di programmi di attivita' specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi.
[3]Art. 24, c.4, L.n. 219/1981; Art. 12, c.1, L.n. 80/1984 3. Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi a propri soci.
[4]Art. 24, c. 5, L.n. 219/1981; Art. 12, c.1, l.n. 80/1984 4. Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualita' secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stasto, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ad essere, altresi', iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonche' nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione.
[5]Art. 24, c. 6, L.n. 219/1981; Art. 12, c. 1, L.n. 80/1984 5. La determinazione dell'entita' dei contributi e del tasso di interesse, nonche' le modalita' di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva