Art. 37 — Acquisizione di aree
[1]Artt. 30 e 80, c. 6, L.n. 219/1981; Art. 1 quater, D.L. n. 75/81, conv. con mod. L.n. 219/1981; Art. 2, c. 7, D.L. n. 48/86, conv. con mod. L.n. 119/1986; Ord. Cost. n. 607/1987; Norma di coordinamento 1. Per le aree da acquisire ai sensi del presente titolo ai proprietari, coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate del 70 per cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 385 del 1980. L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima, che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
[2]Art. 23, c. 17, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982; 2. La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma 1 non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici.
[3]Art. 1 quater, D.L. n. 75/81, conv. con mod. L.n. 219/1981; Norme di coordinamento 3. Le disposizioni dei precedenti commi si estendono ai comuni danneggiati.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva