Art. 51

(Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale) Art. 58, L.n. 219/1981; Art. 1, c. 8, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/1988 1. I lavori di ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilita' di Stato e, al fine di accelerare il recupero dei beni culturali, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art51 · fonte su Normattiva