Art. 57Istituzione di soprintendenze e programmi del Ministero

[1]Art. 5, sexies D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/1981 1. Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania, instituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in:

  • 1)soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata;
  • 2)soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento;
  • 3)soprintendenza archeologica di Pompei;
  • 4)soprintendenza per i beni ambientali, arhitettonici, artistici, e storici di Salerno e Avellino.

[2]Art. 53, c. 1 L.n. 219/1981 2. Il Ministero per i beni culturali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 23, completa l'esecuzione del piano straordinario nel quale sono stati individuati, oltre agli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici, della Campania e della Basilicata, anche forme di riattivazione parziale e sono state individuate adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, al fine di garantire l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche' possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.

[3]Idem, c.2 3. Il Ministero per i beni culturali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale peri beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.

[4]Idem, c.3 4. Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane possono proporre un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura o per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla regione che predispone, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760

5

Il D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il presente articolo e' abrogato limitatamente alla istituzione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, che e' soppressa.

Testo vigente dal 22 febbraio 1995, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art57 · fonte su Normattiva