Art. 61Comuni privi di segretari comunali

Art. 1, c.7, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L. n. 80/1984 1. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norme delle vigenti disposizioni di legge, provvedono a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art61 · fonte su Normattiva