Art. 61 — Comuni privi di segretari comunali
Art. 1, c.7, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L. n. 80/1984 1. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norme delle vigenti disposizioni di legge, provvedono a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva