Art. 86 — Collocamento in aspettativa
[1]Art. 6 ter, c. 1, D.L. n. 245/89, conv. con mod. L.n. 288/1989 1. Fino al 30 giugno 1990 e' autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati.
[2]Idem, c. 2; Art. 6, c. 6, D.L. n. 8/87, conv. con mod. L.n. 120/1987 2. Fino al 30 giugno 1990 nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno e' autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non piu' di quattro assessori effettivi o supplenti che abbiano specifica delega per i problemi di cui al presente testo unico.
[3]Art. 1, c. 3, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/1988 3. Resta fermo il trattamento economico spettante agli amministratori di cui ai precedenti commi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva