Art. 73 — Imposta locale sui redditi
[1]Art. 3, u.c. D.L. n. 57/1982, conv. con mod. L.n. 187/1982 1. I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili e inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate.
[2]Art. 3 terdecies, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. L.n. 883/1982; Art. 1, c. 9, D.L. n. 790/1981, conv. con mod. L. n. 47/1982 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1994, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva