Art. 96
Disposizioni particolari in materia di edilizia residenziale
Art. 5, c. 8, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 1. Le disposizioni in cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del sisma. L'onere relativo e' a carico, e nei limiti, delle disponibilita' giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva