Art. 25Casi di revocabilita' della concessione dei prestiti e della garanzia

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o e' sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, puo' revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art25 · fonte su Normattiva