Art. 21Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del Fondo

I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalita' e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia. La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purche' tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art21 · fonte su Normattiva