Art. 3Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali

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Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennita' che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio. Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona, del Direttore generale.

Testo vigente dal 29 aprile 1950 al 16 giugno 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art3 · fonte su Normattiva