Art. 5Facolta' e limiti di cessione di quote di stipendio e salario

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Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facolta'. Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.

Testo vigente dal 29 aprile 1950 al 12 dicembre 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art5 · fonte su Normattiva