Art. 59Notificazione delle deleghe

Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio, che ne da' comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge. Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono notificate all'amministrazione medesima, nella persona, del Direttore generale. Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art59 · fonte su Normattiva