Art. 28Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato da' comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti. Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, ((nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma)). Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art28 · fonte su Normattiva