Art. 103

Crediti (articolo 18 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

  • a)per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
  • b)per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
  • c)per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
  • d)per il diritto alla liquidazione delle quote di societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'articolo 101.

Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art103 · fonte su Normattiva