Art. 109

[1]Spese mediche e spese funerarie (articolo 24 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione. 2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a euro 1.032,91.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art109 · fonte su Normattiva