Art. 109
[1]Spese mediche e spese funerarie (articolo 24 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione. 2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a euro 1.032,91.
Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva