Art. 111
[1]Detrazione di altre imposte (articolo 26 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva