Art. 111

[1]Detrazione di altre imposte (articolo 26 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art111 · fonte su Normattiva