Art. 26
[1]Enunciazione di atti non registrati (articolo 22 ((commi 1, primo periodo, 2 e 3)) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)). 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione. 3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'articolo 41, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva