Art. 26
(Art. 19 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 3, legge n. 880/1986) Detrazione di altre imposte 1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono: a)(( LETTERA ABROGATA D.L. 28 MARZO 1997, N. 79, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 1997, N. 140));
- b)le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
Testo vigente dal 30 maggio 1997 al 1 gennaio 2027 · versione 10 su Normattiva