Art. 82
[1]Esecuzione di formalita' e di volture senza previo pagamento dell'imposta (articolo 15 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:
- a)le iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge;
- b)le formalita' e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri. 2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'articolo 81 e procede alla riscossione.
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