Art. 132

[1]Registrazione degli atti di donazione (articolo 55 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del presente testo unico, concernenti gli atti da registrare in termine fisso. 2. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonche' gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. 3. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'articolo 89 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.

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