Art. 186

[1]Gratuita' del giudizio (articolo 1 legge 2 aprile 1958, n. 319)

[2]1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi ai centri per l'impiego o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 2. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze e ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di liquidazione giudiziale, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art186 · fonte su Normattiva