Art. 187

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[1]Operazioni tra fondi pensioni (articolo 17, comma 9-bis, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

[2]1. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

Testo vigente dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art187 · fonte su Normattiva