Art. 202

Esenzioni applicabili agli eventi sismici del 2009 che hanno colpito i territori dell'Abruzzo e all'emergenza verificatasi nell'agosto 2018 nella citta' di Genova 1. Resta ferma l'applicazione delle agevolazioni previste:

  • a)dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
  • b)dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art202 · fonte su Normattiva