Art. 26
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[1]Enunciazione di atti non registrati (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione. 3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'articolo 41, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
Testo vigente dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva