Art. 65
[1]Attestazione degli estremi di registrazione degli atti (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.
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