Art. 65

[1]Attestazione degli estremi di registrazione degli atti (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art65 · fonte su Normattiva