Art. 73

[1]Base imponibile per le iscrizioni (articolo 3 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

[2]1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, e' commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualita' alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione. 2. Se l'ipoteca e' iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro. 3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca e' commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

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