Art. 100

[1]e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa (articolo 49 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

[2]1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intraunionali per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento. 2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma delle disposizioni sui versamenti di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese. 3. L'imposta dovuta per gli acquisti intraunionali di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 8, comma 6, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intraunionali, deve essere assolta unitamente all'accisa. 4. Per gli acquisti intraunionali effettuati nell'esercizio dell'attivita' non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 8, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 97, comma 5, e 98, comma 3.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art100 · fonte su Normattiva