Art. 42

[1]intraunionali non imponibili o esenti (articolo 42 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

[2]1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intraunionali di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile a norma degli articoli 45, 48, 49, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'articolo 37. 2. Per gli acquisti intraunionali effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, non si applica la disposizione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b).

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