Art. 32
imponibile per gli acquisti intraunionali (articolo 43, commi 1, 2 e 4, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) 1. Per gli acquisti intraunionali di beni la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto. 2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 2, primo periodo, e' ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene. 3. Per le introduzioni di cui all'articolo 8, comma 3 lettera a), e per gli invii di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b), la base imponibile e' costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
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