Art. 66
[1]dell'imposta per le operazioni intraunionali (articolo 44 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
[2]1. L'imposta sulle operazioni intraunionali imponibili e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli acquisti intraunionali. L'imposta e' determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente testo unico. 2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta per le cessioni di cui all'articolo 8, comma 8, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 97, 98 e 101, comma 6. 3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente testo unico sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell'articolo 70, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 3. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intraunionali di cui all'articolo 97 nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 101, comma 6. 4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 16, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 70, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3.
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