Art. 109
[1]periodici (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Se dal calcolo della liquidazione risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. 2. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 81 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 87, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per centoquattro quando l'imposta e' del 4 per cento, per centocinque quando l'imposta e' del 5 per cento, per centodieci quando l'imposta e' del 10 per cento, per centoventidue quando l'imposta e' del 22 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva