Art. 121
[1]soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA (articolo 70-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 122, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato «gruppo IVA». 2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
- a)le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
- b)i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro e' una sola di esse;
- c)i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 129, comma 3, terzo periodo;
- d)i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
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