Art. 19

[1]' - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (articolo 7-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1:

  • a)le prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attivita' che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o e' ivi residente senza domicilio all'estero;
  • b)le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. La disposizione del primo periodo non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza e' virtuale.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art19 · fonte su Normattiva