Art. 20

[1]' - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (articolo 7-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

  • a)le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;
  • b)le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intraunionale, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  • c)le prestazioni di trasporto intraunionale di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;
  • d)le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;
  • e)le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;
  • f)le prestazioni di cui alla lettera e), relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato estero fuori dell'Unione europea e il prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e).

Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art20 · fonte su Normattiva