Art. 57
[1]di detrazione (articolo 19-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 56, comma 5, e' determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. 2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 63, comma 5, e delle operazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), d) ed e), delle operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera gg), e, quando non formano oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate all'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), ferma restando la indetraibilita' dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.
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