Art. 88
[1]degli acquisti (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell'articolo 64, comma 2, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. 2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o dichiarazione doganale, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. 3. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 72, commi 6 e 7, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e, eventualmente, la relativa norma.
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