Art. 91
[1]', termini speciali e semplificazione degli adempimenti (articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini:
- a)per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze di cui all'articolo 68, comma 2, e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti;
- b)per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), non restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato a elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;
- c)per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al presente titolo;
- d)per le annotazioni prescritte dal presente testo unico da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
- e)per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che i versamenti periodici, compreso quello di cui all', comma 1, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante e dagli enti o societa' commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o societa' commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al primo periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa' controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali trova applicazione la disposizione di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' controllate. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute per oltre la meta' dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva