Art. 93
[1]regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 72 e 86, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione ((dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 800.000 euro relativamente a tutte le attivita' esercitate. 2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 72, comma 2, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 72 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori ((dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)).
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva