Art. 94

[1]da adempimenti per le operazioni esenti (articolo 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio e' dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'articolo 37, tranne quelle indicate al comma 1, lettere n), t) e u), e al comma 3 dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente testo unico, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il contribuente non e' ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, ancorche' non abbia effettuato operazioni imponibili. 3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita' e ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale e ha effetto dall'anno in corso.

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