Art. 109
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[1]Svalutazioni, ammortamenti e spese
[2]Non sono detraibili:
- a)le minusvalenze derivanti da svalutazioni non registrate in conformita' alla disposizione del secondo comma dell'art. 44;
- b)gli ammortamenti non registrati in conformita' alla disposizione del secondo comma dell'art. 44 e quelli relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione della lettera c) dell'art. 43;
- c)le spese indicate alla lettera d) dell'art. 43 non risultanti dalla prescritta registrazione cronologica.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva