Art. 109

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[1]Svalutazioni, ammortamenti e spese

[2]Non sono detraibili:

  • a)le minusvalenze derivanti da svalutazioni non registrate in conformita' alla disposizione del secondo comma dell'art. 44;
  • b)gli ammortamenti non registrati in conformita' alla disposizione del secondo comma dell'art. 44 e quelli relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione della lettera c) dell'art. 43;
  • c)le spese indicate alla lettera d) dell'art. 43 non risultanti dalla prescritta registrazione cronologica.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art109 · fonte su Normattiva