Art. 109
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 109
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 109
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1958
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI (IN GENERE) - PUBBLICI OSPEDALI - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ASSERITO ECCESSO DAI LIMITI DELLA LEGGE DI DELGAZIONE - INSUSSISTENZA - I PUBBLICI OSPEDALI NON SONO SOGGETTI PASSIVI DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - INTERPRETAZIONE CONSOLIDATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Siccome alla luce del diritto vivente si ritiene che i proventi netti degli ospedali civili non rientrano nella nozione di reddito tassabile con imposta di ricchezza mobile e che, quindi, questi non sono soggetti passivi del relativo rapporto tributario, ne consegue che non e' configurabile il lamentato eccesso di delega prospettato accogliendo una diversa e contraria interpretazione della normativa impugnata (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 105, 109 e 119 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.).
Riguarda ancheart. 105 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 119 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 8 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 63 legge 1/1956
IMPOSTE E TASSE - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE - LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 23, SECONDO COMMA - MISURA DELLA DETRAIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI - DIVERSITA' DI CRITERIO PER I SOGGETTI TASSABILI O NON IN BASE A BILANCIO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione la disposizione contenuta nell'art. 23, comma secondo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che, ai fini della determinazione del reddito imponibile di R.M. delle societa' ed enti tassabili in base a bilancio, detta un criterio di detrazione proporzionale degli interessi passivi diverso da quello previsto per i soggetti non tassati sul bilancio sussistendo una diversita' di situazioni tra tali due categorie di contribuenti. La norma si riferisce solo alla societa' e imprese tassabili in base al bilancio perche' solo per esse si verifica la tassazione con unico procedimento di piu' redditi, eventualmente di diversa natura, che vengono considerati quali componenti di un unico reddito imponibile sicche' non contestabile appare la difficolta' di dimostrare il rapporto di inerenza tra gli interessi passivi e le varie parti del reddito complessivo di bilancio. La ragione giustificatrice di questa diversita' di trattamento - che non e' l'unico esempio di trattamento differenziato tra soggetti tassabili e quelli non tassabili in base a bilancio (cfr. artt. 7 e 8 della stessa legge n. 1 del 1956 e artt. 43, 44 e 109 del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) - e' esposta negli stessi lavori preparatori della legge ove leggesi che il criterio della proporzionalita' "corrisponde alle situazioni obbiettive e ad esigenze di equita' ed eliminera' difficili accertamenti e contestazioni" posto che "e' impossibile spesso determinare quale sia l'incidenza degli interessi passivi ripartendoli in relazione alle somme spese per la produzione di redditi esenti e a quelli corrispondenti ad altri investimenti".
Riguarda ancheart. 23 legge 1/1956art. 44 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 8 legge 1/1956art. 43 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 7 legge 1/1956
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 105, 109 e 119 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forlì con cinque ordinanze emesse il 28 dicembre 1974 (R.o. 595, 596,…
ECLI:IT:COST:1984:172 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria), e dell'art. 109, lett. c, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in ri…
ECLI:IT:COST:1970:201 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
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Art. 13
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art109 · fonte su Normattiva