Art. 151

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[1]Esenzioni

[2]Sono esenti dall'imposta:

  • a)le societa' cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi, le societa' cooperative indicate dalla lettera i) dell'art. 84 e le societa' cooperative di servizi tra coltivatori diretti, a condizione che il capitale sociale versato non superi i quattro milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi gli otto milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettera a) e b) del predetto art. 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;
  • b)le societa' cooperative a responsabilita' illimitata sempreche' forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci e non compiano operazioni con estranei oltre i limiti in cui sono espressamente previste dalle leggi speciali;
  • c)le regioni, le province, i comuni e relativi consorzi e le camere di commercio;
  • d)le aziende dello Stato, di cui agli articoli 145 e 146 del Regolamento sulla contabilita' dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' quelle delle regioni, delle province e dei comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;
  • e)i consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche e le partecipanze e universita' agrarie;
  • f)l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione I.N.A.-Casa, gli istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi;
  • g)le opere pie, gli enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale e le societa' di mutuo soccorso;
  • h)gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini ne' attivita' di lucro;
  • i)gli enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 6 aprile 1963 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art151 · fonte su Normattiva