Art. 151
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1965 al 27 ottobre 1970. Leggi il testo vigente →
[1]Esenzioni
[2]Sono esenti dall'imposta:
- a)le societa' cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi, le societa' cooperative indicate dalla lettera i) dell'art. 84 e le societa' cooperative di servizi tra coltivatori diretti, a condizione che il capitale sociale versato non superi i quattro milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi gli otto milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettera a) e b) del predetto art. 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;
- b)le societa' cooperative a responsabilita' illimitata sempreche' forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci e non compiano operazioni con estranei oltre i limiti in cui sono espressamente previste dalle leggi speciali;
- c)le regioni, le province, i comuni e relativi consorzi e le camere di commercio;
- d)le aziende dello Stato, di cui agli articoli 145 e 146 del Regolamento sulla contabilita' dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' quelle delle regioni, delle province e dei comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico; 16
- e)i consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche e le partecipanze e universita' agrarie;
- f)l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione I.N.A.-Casa, gli istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi;
- g)le opere pie, gli enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale e le societa' di mutuo soccorso;
- h)gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini ne' attivita' di lucro;
- i)gli enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. ((l) la Cassa per il Mezzogiorno)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 febbraio 1963, n. 251
16La L. 21 febbraio 1963, n. 251 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Agli effetti dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si intendono compresi fra le aziende di cui a detto articolo gli enti fieristici costituiti interamente dalle Regioni dalle Province, dai Comuni e relativi consorzi in quanto gestiscano i servizi fieristici nell'ambito locale, di fatto in regime di monopolio senza fini di lucro e svolgendo attivita' esclusivamente di interesse pubblico. Non si fa luogo, tuttavia, alla restituzione di somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di una interpretazione diversa da quella di cui al precedente comma".
Testo vigente dal 30 giugno 1965 al 27 ottobre 1970 · versione 22 su Normattiva