Art. 184-bis
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[1]((Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli in cui vengono iscritte le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate, ovvero dalla data in cui le imposte medesime si sarebbero dovute versare alla. Sezione di tesoreria provinciale, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal titolo XI, a carico del contribuente che abbia omesso la dichiarazione o che l'abbia presentata incompleta o infedele, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle imposte e sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica delle dichiarazioni stesse o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione. La maggiorazione calcolata dall'ufficio delle imposte e' iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della maggiore imposta cui si riferisce. E' in facolta' del contribuente di richiedere, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, con le maggiorazioni semestrali del 2,50 per cento maturate, restando esonerato dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi)).
[2]5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 ottobre 1960, n. 1316
5La L. 25 ottobre 1960, n. 1316 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo vigente dal 1 dicembre 1960 al 1 gennaio 1974 · versione 5 su Normattiva