Art. 198
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 198
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 198
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - ISCRIZIONE A RUOLO DI SOMME NON DOVUTE - SGRAVIO DISPOSTO DALL'UFFICIO - INCLUSIONE DELL'INDENNITA' DI MORA - ESCLUSIONE DAL RIMBORSO DELLA MAGGIORAZIONE D'IMPOSTA PER PROLUNGATA RATEAZIONE (DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Una volta che sia riconosciuta dall'Amministrazione l'illegittimita` dell'imposizione e venga disposto, quindi, lo sgravio, la situazione del contribuente che non abbia diritto allo sgravio si differenzia nettamente da quella del contribuente che vi abbia diritto. Questi va percio` tenuto indenne degli oneri accessori connessi al tributo illegittimo ed ha diritto al rimborso anche della maggiorazione per prolungata rateazione; poiche` questa, non essendo oggetto di un'obbligazione autonoma, trova il proprio necessario presupposto nella iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, dell'imposta seguendone, altresi`, le sorti. Attesa, inoltre, l'affinita` di natura e funzione che lega la maggiorazione per prolungata rateazione all'indennita` di mora, costituisce una disparita` di trattamento dei contribuenti priva di obbiettiva giustificazione e, percio`, lesiva del principio di eguaglianza, il disporre che l'una - la maggiorazione per prolungata rateazione - sia esclusa dal rimborso e l'altra - indennita` di mora - al contrario sia rimborsabile (anche per effetto di sentenza costituzionale e, ora, in virtu` dell'art. 42 d.P.R. n. 602/1973). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 198, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione. - S. n. 13/1970.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 198, SECONDO COMMA - ISCRIZIONE A RUOLO DI SOMME NON DOVUTE - SGRAVIO - INTERPRETAZIONE NEL SENSO CHE DALLO SGRAVIO E' ESCLUSA L'INDENNITA' DI MORA - ESATTEZZA.
L'art. 198 del t.u. sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) dopo avere stabilito (primo comma) che quando risultano iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne dispone lo sgravio, aggiunge (secondo comma) che in questo sono compresi - tranne i casi previsti dagli artt. 61 e 68 - "anche gli aggi di riscossione". Esattamente tale disposizione e' stata interpretata nel senso che dallo sgravio e' esclusa l'indennita' di mora.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art198 · fonte su Normattiva
IMPOSTE E TASSE - RUOLO DI IMPOSTE - REGIME GIURIDICO - SCOPI - GIUSTIFICANO L'ESECUTORIETA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO E L'ESECUZIONE FORZATA - COMPATIBILITA' CON LA COSTITUZIONE - LIMITE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' DEL RUOLO - PERMANENZA DI EFFETTI SANZIONATORI A CARICO DEL SOGGETTO PASSIVO - ESCLUSIONE. (D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART.198, SECONDO COMMA).
Gli scopi ai quali e' preordinato il regime giuridico del ruolo di imposte rendono legittimo il potere di riscuotere i tributi iscritti a ruolo senza che sia necessario un previo accertamento della legittimita' della loro imposizione, ed autorizzano, in caso di mancato adempimento, l'esecuzione forzata dei modi previsti dalla legge. Peraltro l'autoritativita' e l'esecutorieta' delle iscrizioni a ruolo, compatibili con la Costituzione nei limiti in cui costituiscono strumento essenziale per il soddisfacimento del pubblico interesse, non sono idonee a giustificare il permanere di effetti sanzionatori a carico del soggetto nei cui confronti e nei modi previsti dall'ordinamento venga accertata l'illegittimita' del ruolo.
IMPOSTE E TASSE - ISCRIZIONE A RUOLO - ESECUTORIETA' - EFFETTI - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA' DELL'IMPOSIZIONE - PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO - SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE CHE RISULTI EFFETTIVO DEBITORE - DIVERSITA' DA QUELLA DEL SOGGETTO CHE NON RISULTI TALE - SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO - NON POSSONO COLPIRE IL SECONDO - FATTISPECIE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 198, SECONDO COMMA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Finche' non sia stata riconosciuta in via amministrativa o giurisdizionale l'illegittimita' dell'imposizione tributaria tutti i contribuenti iscritti a ruolo - siano o no effettivi debitori dell'imposta - legittimamente soggiacciono alle pretese della pubblica amministrazione, alle conseguenze che si connettono al ritardo dei pagamenti ed all'eventuale esecuzione. Tuttavia, nel momento in cui, accertata, nei modi previsti dall'ordinamento, l'illegittimita' dell'iscrizione a ruolo, si provvede allo sgravio, la situazione del contribuente a carico del quale erano iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione del contribuente che allo sgravio non abbia diritto, ed esige una regolamentazione giuridica che tenga indenne l'interessato dalle sanzioni che discendono dall'inadempimento di un obbligo impostogli fuori dei casi consentiti. Pertanto la disposizione dell'art. 198, secondo comma, del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, la quale esclude dallo sgravio delle somme iscritte a ruolo, nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta la "indennita' di mora", deve essere dichiarata illegittima per violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 198, SECONDO COMMA - INDENNITA' DI MORA - NATURA - SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO.
L'indennita' di mora, prevista dall'art. 198 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) e' una sanzione posta a carico del contribuente per il ritardato pagamento dell'imposta.
DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE IMPUGNATA - TESTO LEGISLATIVO CHE NE RISULTA - GIUDIZIO SULLA COMPATIBILITA' CON ESSO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO. (D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 198, SECONDO COMMA; R.D. 15 SETTEMBRE 1923, N. 2090, ART. 98, TERZO COMMA).
Rientra nei poteri del giudice ordinario, al fine dell'eventuale disapplicazione, verificare la compatibilita' con il testo di una norma di legge (nella specie: art. 198, secondo comma, del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, relativo alle somme da comprendersi nello sgravio di imposte) quale risulta a seguito di una dichiarazione di parziale illegittimita' (nella specie pronunciata con la sent. n. 13 del 1970 della Corte costituzionale riguardo all'esclusione dallo sgravio dell'indennita' di mora) delle disposizioni del relativo regolamento di esecuzione (nella specie: art. 98, terzo comma, del regolamento approvato con R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, che esclude dallo sgravio di imposta le "multe per ritardati pagamenti").
Riguarda ancheart. 98 r.d. 2090/1923
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 198, SECONDO COMMA, NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE DALLO SGRAVIO L'INDENNITA' DI MORA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DICHIARATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA RIPROPOSTA QUESTIONE.
V. Sent. 13/1970.
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