Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 261 E 262 - IMPRENDITORI COMMERCIALI CHE ABBIANO O NON ABBIANO ACCETTATO IL CARICO TRIBUTARIO (E SIANO MOROSI NEL PAGAMENTO DI SEI RATE CONSECUTIVE D'IMPOSTE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO D'IMPRESE COMMERCIALI) - SITUAZIONI TRATTATE IN MODO EGUALE (DICHIARAZIONE, IN ENTRAMBI I CASI, DI FALLIMENTO FISCALE) PERCHE' SOSTANZIALMENTE NON DIVERSE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 261 e 262, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) che prevede la dichiarazione del fallimento fiscale nei confronti dell'imprenditore che si sia reso moroso nel pagamento di almeno sei rate di imposte ancorche' la iscrizione a ruolo sia provvisoria. La differenza tra l'imprenditore commerciale che abbia contestato l'accertamento tributario e l'imprenditore commerciale che non ha effettuato alcuna contestazione con la conseguenza che il credito tributario e' definitivo non costituisce ai fini della disciplina del fallimento fiscale elemento decisivo che imponga una diversita' di disciplina: pertanto gli artt. 261 e 262 che ai fini della dichiarazione del fallimento fiscale non distinguono tra le due ipotesi non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 262 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE ART. 24 - INTERPRETAZIONE - SITUAZIONI GIURIDICHE QUALI EMERGONO DALLA LEGGE SOSTANZIALE - LORO ESERCIZIO NEL PROCESSO - DEVE ESSERE GARANTITO DALLA LEGGE ORDINARIA.
E' rispettata la disposizione di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nelle ipotesi in cui la norma di legge ordinaria garantisca l'esercizio nel processo delle situazioni giuridiche quali emergono dalla legge sostanziale: conseguentemente non violano il detto principio costituzionale gli artt. 261 e 262 del D.P.R. n. 645 del 1958 che disciplinano la dichiarazione di fallimento fiscale.
Riguarda ancheart. 262 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 261 E 262 - FALLIMENTO FISCALE - GIUDIZIO DELL'INTENDENTE DI FINANZA SULL'ESISTENZA DEL PRESUPPOSTO OBIETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - NON LIMITA LA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - NON E' VIOLATO L'ART. 101, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 261 e 262 del D.P.R. n. 645 del 1958, non violano l'art. 101 della Costituzione nel procedimento per la dichiarazione del fallimento fiscale, infatti, il tribunale non e' condizionato dalla pubblica Amministrazione ma e' chiamato ad accertare ed accerta, in funzione della richiesta pronuncia di fallimento, l'esistenza in concreto dei presupposti del fallimento ed in particolare di quello obiettivo costituito dal ripetuto inadempimento dell'obbligo fiscale.
Riguarda ancheart. 262 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 261, QUARTO COMMA - ATTI DEL CONTRIBUENTE MOROSO CHE RENDONO IN TUTTO O IN PARTE INEFFICACE L'ESECUZIONE ESATTORIALE - REATO GIA' PREVISTO DAL R.D. 17 SETTEMBRE 1951, N. 1608 - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA LEGGE DELEGANTE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 63 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma contenuta nell'art. 261, quarto comma, del vigente T.U. sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 - la quale prevede e punisce con la reclusione fino a tre mesi il fatto del contribuente incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute abbia compiuto, sui propri o altrui beni, atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale - non crea una nuova figura di reato rispetto a quella preveduta nell'art. 30 del r.d. 17 settembre 1951, n. 1608. Essa, pertanto, non eccede dai limiti della delega legislativa contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e, conseguentemente, non viola l'art. 76 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 30 r.d. 1608/1951
IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 261, QUARTO COMMA - ATTI DEL CONTRIBUENTE MOROSO CHE RENDONO IN TUTTO O IN PARTE INEFFICACE L'ESECUZIONE ESATTORIALE - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261, comma quarto, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione alla legge di delega 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto la stessa questione e' gia' stata dichiarata non fondata con sentenza n. 93 del 1971 e non sono stati addotti ne' sussistono motivi che possano indurre ad una diversa decisione.
IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 641, ARTT. 261 E 262 - CONTRIBUENTE MOROSO NEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE SUI REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE COMMERCIALI - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO IN LUOGO DELLA COMMINAZIONE DELL'AMMENDA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 261 e 262 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui le dette norme prevedono che l'Amministrazione finanziaria promuove la dichiarazione di fallimento del contribuente in luogo dell'ammenda nel caso di morosita' nel pagamento delle imposte dovute su redditi derivanti da imprese commerciali, e' manifestamente infondata essendo stata gia' esaminata e ritenuta infondata con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970, e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione.
Riguarda ancheart. 262 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
ORDINI PROFESSIONALI - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE ADOTTATI DAI CONSIGLI DELL'ORDINE EX ART. 261 DEL T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, SULLE IMPOSTE DIRETTE - POTERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DI DECIDERE SUI RICORSI AVVERSO TALI PROVVEDIMENTI - NATURA GIURISDIZIONALE.
Svolge funzione giurisdizionale il Consiglio nazionale forense quando decide sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti la sospensione dall'esercizio professionale in base all'art. 261 del T.U. delle imposte dirette. Infatti in tale fase al Consiglio nazionale e' sempre attribuito un notevole margine di giudizio sia sulla legittimita' della procedura, sia sulla obiettiva applicazione della legge.
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO A PARITA' DI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RAZIONALITA' DELLE POSSIBILI DIFFERENZIAZIONI - SINDACABILITA' - FATTISPECIE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 261 E 262 - CONTRIBUENTI MOROSI - DISTINZIONE TRA CHI NON SIA DOTATO DI ALCUNA QUALIFICA PARTICOLARE E CHI ESERCITI ATTIVITA' VINCOLATE ALL'ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI - SANZIONE PIU' GRAVE PER I CONTRIBUENTI MOROSI DELLA SECONDA CATEGORIA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, "senza distinzione di condizioni personali e sociali", (art. 3) non va inteso nel senso di un livellamento di situazioni da sottoporre in ogni caso a disciplina uniforme, bensi' nel senso che quel principio debba valere soltanto a parita' di presupposti soggettivi ed oggettivi, e non quando, per diversita' di presupposti, sia razionalmente giustificata l'adozione di norme differenziate. D'altro canto la posizione del contribuente moroso, che non sia dotato di alcuna qualifica particolare, e' da porsi su piano diverso da quello di chi eserciti attivita' vincolate all'iscrizione in albi professionali e che pur incorra nella stessa inadempienza. Il divario consiste in cio' che, mentre per la prima categoria non sussiste, ne' puo' ovviamente sussistere, un vincolo formale condizionante l'attivita' di produzione del reddito, altrettanto non e' per la seconda categoria. Pertanto, trattandosi di due categorie di evasori fiscali, non paragonabili, per differente struttura ed operativita' delle rispettive situazioni e, quindi, diverse, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, ne deriva che debba ritenersi spettare al legislatore la determinazione delle conseguenti sanzioni, da applicare rispettivamente nei due casi.
Riguarda ancheart. 262 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.