Art. 261

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[1]Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

[2]Il mancato pagamento di sei rate consecutive di imposte per un ammontare complessivo non inferiore alle lire 12.000 e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000. Se il mancato pagamento si riferisce ad imposte sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero dall'esercizio di attivita' per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi professionali o una speciale autorizzazione, l'Amministrazione finanziaria, in luogo dell'ammenda, promuove la dichiarazione di fallimento o dispone la sospensione dall'esercizio dell'attivita'. Non si fa luogo alla applicazione dell'ammenda o alla sospensione dall'esercizio dell'attivita' se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica. Il contribuente incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale e' punito con la reclusione fino a tre mesi, senza pregiudizio delle sanzioni previste dai commi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di mancato pagamento, in unica soluzione, delle imposte sui redditi di lavoro corrisposti al personale dipendente iscritte nel ruolo speciale a nome del soggetto ai sensi della lettera a) dell'art. 183.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art261 · fonte su Normattiva