Art. 44

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[1]Regole sulla tenuta delle scritture contabili

[2]Le scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancio debbono essere tenute in modo che se ne possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, in conformita' al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio. Le svalutazioni, le rivalutazioni e gli ammortamenti devono essere registrati nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per categorie di cespiti omogenei rispetto alla loro natura ed al periodo di ammortamento. Il libro degli inventari, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei cespiti raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi costituenti ciascun gruppo e la loro ubicazione devono essere tenute a disposizione degli uffici le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Alle scritture indicate dal primo comma, lettera d), e dal secondo comma dell'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 2215, 2216, 2219 e 2220 del codice civile. Al prospetto dei cespiti ammortizzabili si applicano le disposizioni degli articoli 2215 e 2220 del codice civile.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art44 · fonte su Normattiva